Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
quest' ultima. La domanda, sottoscritta dall'elettore, deve essere presentata alla Commissione comunale entro il 15 novembre. La Commissione apporta
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La domanda è sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non sappia o non sia in grado di sottoscriverla per fisico impedimento, può fare la
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La domanda, da inoltrare per tramite della competente autorità consolare, deve pervenire, entro il 15 novembre, al sindaco del comune di nascita o
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liste elettorali, tanto se siano compresi nell'elenco di cui all'art. 6, quanto se abbiano presentato domanda ai termini degli articoli 9, 10 e 11
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La Commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre
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dei requisiti per ottenere la iscrizione nelle liste elettorali a farne domanda entro il giorno 15 dello stesso mese.
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propri affari od interessi deve, entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo precedente, presentare domanda al sindaco, unendovi la
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A coloro la cui domanda d'iscrizione non sia stata accolta, o che non siano stati inclusi nel primo elenco di cui all'art. 13 per essere incorsi in
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del comune nelle cui liste intende di mantenere l'iscrizione, apposita domanda della quale il sindaco stesso dà immediata notizia al sindaco dell'altro
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Nella domanda vanno indicati la paternità, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la professione o il mestiere e l'abitazione; ad essa
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reclamato o aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle liste; entro